Domanda di Un lettore
La badante è in malattia: posso licenziarla e assumere una sostituta senza pagare due stipendi?
Ciao,
questa è una questione molto delicata ed è importante comprendere il quadro legislativo di riferimento. La risposta alla tua domanda dipenderà principalmente dal tempo in cui la badante ora in malattia ha collaborato con te e la tua famiglia.
La mia risposta, ovviamente, non sostituisce una consulenza professionale, ma ti darà tutti gli strumenti per orientarti sulla questione. Iniziamo:
Riferimenti normativi: CCNL Lavoro Domestico (colf e badanti), Codice Civile, L. 108/1990
In sintesi: non è possibile licenziare subito la lavoratrice malata, ma solo dopo il superamento del periodo di comporto (art. 27 CCNL). E non si pagano mai due stipendi pieni: alla titolare spetta solo l'indennità di malattia entro i limiti del CCNL, alla sostituta il normale stipendio.
1. Durante la malattia il posto è protetto
Riferimenti: art. 27 CCNL Lavoro Domestico; art. 2110 c.c.
Superato il periodo di prova, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo che dipende dall'anzianità di servizio presso lo stesso datore:
| Anzianità di servizio | Conservazione del posto |
|---|---|
| Fino a 6 mesi (prova superata) | 10 giorni di calendario |
| Da 6 mesi a 2 anni | 45 giorni di calendario |
| Oltre 2 anni | 180 giorni di calendario |
- I periodi aumentano del 50% in caso di malattia oncologica documentata dalla ASL.
- Il conteggio si fa nell'anno solare (art. 27 co. 5): i 365 giorni a ritroso dall'evento. Più episodi di malattia si sommano, il conteggio non riparte da zero a ogni nuovo certificato.
- Durante il comporto il licenziamento è vietato (se intimato è nullo), salvo giusta causa non legata alla malattia.
2. Quanto va pagato durante la malattia
Nel lavoro domestico la malattia è interamente a carico del datore di lavoro (l'INPS non eroga alcuna indennità), ma solo entro limiti precisi:
- 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni;
- 100% dal 4° giorno in poi;
- fino a un massimo complessivo annuo di 8 giorni (anzianità fino a 6 mesi), 10 giorni (da 6 mesi a 2 anni) o 15 giorni (oltre 2 anni).
Oltre i giorni retribuiti, e fino alla scadenza del comporto, l'assenza non è retribuita. Attenzione però: TFR, ferie e tredicesima continuano a maturare fino alla fine del periodo di conservazione del posto. Trovi tutti i dettagli nella guida alla malattia.
Conclusione pratica: non si pagano due stipendi pieni. Alla badante malata spetta solo l'indennità nei limiti sopra; alla sostituta il suo normale stipendio.
3. Assumere una sostituta: contratto a termine per sostituzione
Il CCNL consente di assumere una seconda lavoratrice con contratto a tempo determinato "per sostituzione" di lavoratrice assente per malattia:
- la causale di sostituzione va indicata nella comunicazione di assunzione sul sito INPS (voce "Assunzione a tempo determinato in sostituzione"), inserendo il codice del rapporto di lavoro della titolare;
- con questa causale si applicano le stesse aliquote contributive del tempo indeterminato (senza la maggiorazione prevista per i normali contratti a termine);
- di norma alla sostituta si applicano le stesse condizioni della titolare (orario, livello, retribuzione);
- se la malattia si prolunga, il contratto è prorogabile con una semplice lettera firmata dalle parti (aggiornando la scadenza anche sul portale INPS);
- il contratto cessa al rientro della titolare o alla data pattuita.
4. Quando e come si può licenziare
Una volta superato il comporto (10/45/180 giorni), la lavoratrice perde il diritto alla conservazione del posto e il licenziamento diventa legittimo.
- Nel lavoro domestico il recesso è libero (art. 2118 c.c.): non serve giusta causa né giustificato motivo, perché l'art. 4 della L. 108/1990 esclude il settore domestico dalla disciplina limitativa dei licenziamenti.
- Va rispettato il preavviso (art. 40 CCNL):
| Orario settimanale | Anzianità | Preavviso |
|---|---|---|
| ≥ 25 ore | fino a 5 anni | 15 giorni di calendario |
| ≥ 25 ore | oltre 5 anni | 30 giorni di calendario |
| < 25 ore | fino a 2 anni | 8 giorni di calendario |
| < 25 ore | oltre 2 anni | 15 giorni di calendario |
- Se il preavviso non viene lavorato (tipico quando la lavoratrice è ancora malata), si corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non concesso (art. 40 co. 4 CCNL).
- Il licenziamento va comunicato per iscritto (raccomandata A/R o consegna a mano con firma per ricevuta), citando il superamento del periodo di conservazione del posto ex art. 27 CCNL.
- Seguono la comunicazione di cessazione all'INPS (entro 5 giorni) e la liquidazione finale: TFR, ferie non godute e tredicesima pro quota — vedi la guida a licenziamento e dimissioni.
5. Come procedere in pratica
- Verificare l'anzianità della lavoratrice e i giorni di malattia accumulati negli ultimi 365 giorni.
- Se il comporto non è ancora superato: assumere la sostituta a termine per sostituzione e attendere la scadenza, pagando alla titolare solo quanto dovuto (§ 2).
- Se il comporto è superato: procedere al licenziamento scritto con preavviso o indennità sostitutiva, comunicazione INPS e liquidazione finale.
Riferimenti normativi
- Art. 2110 c.c. – tutela del lavoratore in caso di malattia e conservazione del posto
- Art. 2118 c.c. – recesso dal contratto a tempo indeterminato con preavviso
- Art. 27 CCNL Lavoro Domestico – malattia, indennità e conservazione del posto
- Art. 40 CCNL Lavoro Domestico – risoluzione del rapporto e preavviso
- Art. 4, L. 108/1990 – esclusione del lavoro domestico dalla disciplina limitativa dei licenziamenti
Nota: questa risposta ha valore informativo e non sostituisce una consulenza professionale. Per il calcolo esatto del comporto e delle spettanze finali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, a un CAF o a un'associazione datoriale.
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