Normativa7 min2026-09-17

Licenziamento e dimissioni colf e badanti 2026: preavviso e procedura

Licenziamento e dimissioni nel lavoro domestico: preavviso per orario e anzianità, giusta causa, comunicazione INPS e liquidazione finale.

Il lavoro domestico è uno dei pochissimi settori in cui il datore può licenziare senza dover motivare la decisione. La Legge 108/1990 (art. 4) esclude espressamente il lavoro domestico dall'obbligo di giustificato motivo. L'unico vincolo è il preavviso e il rispetto dei periodi di divieto. Ecco tutte le regole.

Nel lavoro domestico non serve motivare il licenziamento. Ma devi rispettare il preavviso e i periodi protetti di malattia e gravidanza. Il matrimonio, invece, non è un periodo protetto dal licenziamento: il CCNL disciplina solo il congedo retribuito (art. 24). Licenziare durante un periodo protetto è nullo, salvo giusta causa.

Quanto preavviso serve nel lavoro domestico?

La durata del preavviso dipende dall'orario settimanale e dall'anzianità di servizio (art. 40 CCNL). I termini sono in giorni di calendario, non lavorativi.

Rapporti inferiori a 25 ore settimanali

AnzianitàPreavviso
Fino a 2 anni8 giorni di calendario
Oltre 2 anni15 giorni di calendario

Rapporti pari o superiori a 25 ore settimanali

AnzianitàPreavviso
Fino a 5 anni15 giorni di calendario
Oltre 5 anni30 giorni di calendario

I termini non sono però simmetrici. Per i rapporti pari o superiori a 25 ore settimanali, in caso di dimissioni del lavoratore i termini sono ridotti del 50%: 7 giorni e mezzo fino a 5 anni di anzianità, 15 giorni oltre i 5 anni (art. 40, comma 1). La riduzione non è prevista per i rapporti sotto le 25 ore.

Ci sono poi due casi particolari. Il preavviso è raddoppiato se il datore intima il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo di maternità (art. 40, comma 2). E per portieri privati, custodi di villa e altri dipendenti che godono con la famiglia di un alloggio indipendente del datore, il preavviso è di 30 giorni di calendario fino a un anno di anzianità e di 60 giorni oltre (art. 40, comma 3).

Cosa succede se non si rispetta il preavviso?

Se il preavviso manca o è insufficiente, l'art. 40 (comma 4) del CCNL prevede che «è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso» — quindi anche a carico del lavoratore che si dimette senza preavviso. Il CCNL non descrive un meccanismo di trattenuta: nella prassi, il datore compensa spesso questo importo nell'ultima busta paga, ma non è una regola scritta nel contratto.

Quando si può licenziare per giusta causa?

L'art. 40 (comma 5) del CCNL non elenca casi specifici: parla in generale di «mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto». Secondo l'interpretazione prevalente rientrano in questa definizione, ad esempio, furto, insubordinazione grave, violenza, abbandono dell'assistito. In questi casi il datore può licenziare in tronco, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Il TFR resta comunque dovuto — la giusta causa non lo annulla (art. 41, comma 1: «in ogni caso di cessazione del rapporto»).

Come funzionano le dimissioni del lavoratore domestico?

Il lavoratore domestico può dimettersi rispettando gli stessi termini di preavviso. A differenza degli altri settori, nel lavoro domestico le dimissioni non richiedono la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015 (art. 26): il settore domestico è esplicitamente escluso. Le dimissioni possono essere presentate in forma scritta libera.

Le dimissioni del lavoratore domestico non richiedono la procedura telematica. Bastano in forma scritta — una lettera consegnata a mano con firma per ricevuta è sufficiente.

Come si comunica la cessazione all'INPS?

La cessazione del rapporto va comunicata all'INPS entro 5 giorni dalla data di cessazione effettiva. La comunicazione si effettua tramite il Portale INPS (sezione Lavoratori Domestici) o il Contact Center.

I contributi relativi al trimestre in corso vanno versati entro 10 giorni dalla cessazione, non alla scadenza trimestrale ordinaria.

Cosa bisogna pagare alla fine del rapporto?

Alla cessazione del rapporto il datore deve liquidare:

  • TFR maturato (quota annua + rivalutazioni – eventuali anticipi)
  • Ferie non godute — indennità sostitutiva
  • Tredicesima proporzionale — ratei maturati nell'anno
  • Indennità sostitutiva del preavviso — se non rispettato
  • Retribuzione dell'ultimo periodo lavorato

Il tutto va corrisposto con l'ultima busta paga. Ritardi espongono a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Quando è vietato licenziare?

Non puoi licenziare il lavoratore durante:

  • Malattia — il CCNL (art. 27, comma 4) parla di conservazione del posto, non esplicitamente di "divieto di licenziamento": per tutto il periodo di conservazione (10/45/180 giorni in base all'anzianità) il rapporto resta comunque in vita
  • Gravidanza — dall'inizio della gravidanza fino alla cessazione del congedo di maternità o di paternità alternativo e dell'eventuale congedo parentale (art. 25, comma 4, CCNL)
  • Matrimonio — il CCNL non prevede un divieto di licenziamento per causa di matrimonio: disciplina il solo congedo retribuito di 15 giorni (art. 24)

Il licenziamento intimato durante un periodo protetto è nullo. L'unica eccezione è la giusta causa.

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