Permessi retribuiti e non retribuiti per colf e badanti 2026
Permessi nel lavoro domestico: visite mediche, lutto, matrimonio, L.104, formazione e congedo violenza di genere secondo il CCNL 2025-2028.
Il CCNL lavoro domestico 2025-2028 prevede diversi tipi di permessi — retribuiti e non — per esigenze personali, familiari e formative del lavoratore. Il rinnovo del 2025 introduce per la prima volta nel lavoro domestico i permessi per l'assistenza a familiari con disabilità grave, una novità attesa da anni.
Permessi retribuiti
Visite mediche (art. 19)
Il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti per visite mediche, analisi e accertamenti diagnostici, documentati con certificato medico o attestazione della struttura sanitaria. Non sono però illimitati: l'art. 19, comma 1 fissa un monte ore annuo di 16 ore per i conviventi (ridotte a 12 per i conviventi a orario ridotto dell'art. 14, comma 2) e 12 ore per i non conviventi con almeno 30 ore settimanali, riproporzionate sotto le 30 ore. Le stesse ore coprono anche il rinnovo del permesso di soggiorno e le pratiche di ricongiungimento familiare.
I permessi per visite mediche devono essere documentati. Senza certificato, il datore può considerare l'assenza come ingiustificata e trattenere la retribuzione corrispondente.
Lutto familiare (art. 19, comma 3)
In caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado — non solo il decesso, ma anche altri eventi gravi comprovati — il lavoratore ha diritto a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito (art. 19, comma 3).
Matrimonio (art. 24)
In caso di matrimonio del lavoratore, spettano 15 giorni di calendario di permesso retribuito. Il congedo può essere fruito anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro un anno dalla stessa (art. 24, comma 4).
Permessi per assistenza a familiari con disabilità — novità 2025-2028
Il CCNL non prevede un monte ore aggiuntivo dedicato a questa causale, e non richiama la L. 104/1992. L'art. 19, comma 2 dispone che le stesse 16 o 12 ore annue di cui sopra possano essere usate anche per assistere familiari con disabilità grave certificata: coniuge, parte di unione civile o convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ed entro il terzo in determinati casi.
Oltre a quelle ore, il lavoratore può chiedere ulteriori permessi non retribuiti, concedibili su accordo tra le parti.
Formazione professionale
L'art. 20 riconosce permessi retribuiti per la formazione, ma con requisiti di accesso precisi: il rapporto deve essere a tempo pieno e indeterminato e il lavoratore deve avere almeno 6 mesi di anzianità presso quel datore.
- 40 ore annue per corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari
- 64 ore annue se il corso è finanziato o riconosciuto dall'ente bilaterale Ebincolf
La differenza tra 40 e 64 ore non dipende quindi dall'orario settimanale, ma da chi riconosce il corso. Il lavoratore deve presentare attestazione della frequenza. Non è una novità del rinnovo: l'articolo era già così nel contratto precedente.
Congedo per donne vittime di violenza di genere
L'art. 21 del CCNL, in recepimento del D.Lgs. 80/2015 (art. 24), prevede un congedo di 3 mesi per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Il congedo è fruibile su base giornaliera o oraria e il posto di lavoro è conservato. L'indennità, pari all'ultima retribuzione, è corrisposta direttamente dall'INPS (previa domanda della lavoratrice), non anticipata dal datore di lavoro (art. 21, comma 4).
Permessi non retribuiti
Per esigenze personali non rientranti nelle categorie precedenti, il lavoratore può richiedere permessi non retribuiti, da concordare con il datore. Questi permessi non maturano tredicesima, TFR o ferie.
Riepilogo permessi
| Tipo di permesso | Durata | Retribuito |
|---|---|---|
| Visite mediche | 16 ore/anno conviventi, 12 ore/anno non conviventi | Sì |
| Lutto o comprovata disgrazia a familiari | 3 giorni lavorativi | Sì |
| Matrimonio | 15 giorni di calendario | Sì |
| Assistenza a familiare con disabilità grave | Le stesse 16/12 ore, più permessi non retribuiti su accordo | In parte |
| Formazione | 40-64 ore/anno | Sì |
| Violenza di genere | 3 mesi | Sì, a carico INPS |
| Motivi personali | Da concordare | No |
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Fonti e riferimenti
- CCNL Lavoro Domestico, artt. 19-21 — Permessi — Disciplina dei permessi retribuiti e non retribuiti nel lavoro domestico (Archivio CNEL).
- Legge 104/1992, art. 3 comma 3 — Definizione di handicap in situazione di gravità (Normattiva).
- D.Lgs. 80/2015, art. 24 — Congedo per donne vittime di violenza di genere (Normattiva).
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