Ferie colf e badanti 2026: quanti giorni spettano e come si pagano
Ferie nel lavoro domestico: 26 giorni lavorativi all'anno secondo il CCNL. Maturazione, retribuzione, indennità sostitutiva e interazione con malattia e festività.
In questa guida
Ogni lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all'anno, indipendentemente dall'orario, dal livello o dal tipo di contratto. È un diritto irrinunciabile: un periodo minimo di 4 settimane l'anno non può essere sostituito da un'indennità durante il rapporto (art. 17, comma 4, che richiama l'art. 10 del D.Lgs. 66/2003). Ecco come funzionano nel dettaglio secondo l'art. 17 del CCNL lavoro domestico.
Quanti giorni di ferie spettano?
Il CCNL prevede 26 giorni lavorativi all'anno, calcolati su una settimana convenzionale di 6 giorni (dal lunedì al sabato). Il Chiarimento a verbale all'art. 17 precisa che questa convenzione vale «quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale»: per chi lavora 5 giorni a settimana i 26 giorni non si riproporzionano — restano 26, anche se distribuiti su meno giorni effettivi.
Le ferie maturano nella misura di 1/12 per ogni mese di servizio. Per le frazioni di mese superiori a 15 giorni, il mese si considera intero. Sotto i 15 giorni, non si matura la quota.
L'art. 17 non disciplina esplicitamente la liquidazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto: è una prassi consolidata, non un obbligo enunciato testualmente nel CCNL. Durante il rapporto, invece, le ferie sono espressamente irrinunciabili (art. 17, comma 4): non puoi monetizzarle al posto di farle godere.
Quando si godono le ferie?
Il datore fissa il periodo di ferie da giugno a settembre, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, salvo diverso accordo tra le parti (art. 17, comma 3). Non è quindi un vincolo rigido: è la collocazione ordinaria, derogabile se entrambi sono d'accordo.
Il vincolo vero è un altro, e sta al comma 5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo e possono essere frazionate in non più di due periodi all'anno, concordati tra le parti. Almeno due settimane vanno godute entro l'anno di maturazione, e altre due settimane entro i 18 mesi successivi. Questo secondo termine è quello che si dimentica più spesso, ed è il motivo per cui alla cessazione ci si ritrova con arretrati di ferie.
Concorda il periodo di ferie per iscritto con anticipo. In caso di contenzioso, un accordo scritto evita contestazioni su periodi e giorni.
Come si paga la retribuzione durante le ferie?
La retribuzione in ferie cambia in base al tipo di rapporto.
Non convivente: durante le ferie percepisci la retribuzione ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie (art. 17, comma 2) — non le ore effettivamente previste dal contratto per quel giorno specifico. Per un orario di 20 ore settimanali, ogni giornata di ferie vale quindi 20 ÷ 6 = 3,33 ore, qualunque sia la distribuzione dell'orario. La busta paga del mese include queste ore di ferie.
Convivente: la retribuzione mensile resta invariata. Se durante le ferie il lavoratore non usufruisce di vitto e alloggio in natura (perché ad esempio torna nel proprio paese), il datore deve corrispondere l'indennità sostitutiva di V&A per i giorni di ferie.
Ferie e festività: come interagiscono?
Se un giorno festivo cade durante le ferie, quel giorno non conta come ferie. Il lavoratore ha diritto al compenso festivo e il giorno di ferie non si consuma. In pratica, le ferie si "allungano" di un giorno per ogni festività che cade nel periodo.
Ferie e malattia: quando si interrompono?
La malattia interrompe le ferie solo se comporta un ricovero ospedaliero (art. 17, comma 12, CCNL). Una malattia a domicilio durante le ferie non le interrompe — le ferie continuano a decorrere normalmente.
Ferie durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova, le ferie maturano ma di norma non vengono godute. Se il rapporto si interrompe durante la prova, le ferie maturate vanno liquidate come indennità sostitutiva.
Indennità sostitutiva alla cessazione
Alla cessazione del rapporto — per dimissioni, licenziamento o scadenza del contratto — le ferie maturate e non godute vengono di prassi liquidate in denaro, anche se l'art. 17 non disciplina esplicitamente questa indennità. Per analogia con la base di calcolo della retribuzione in ferie: per i non conviventi, 1/6 dell'orario settimanale × tariffa oraria × giorni non goduti; per i conviventi, retribuzione mensile ÷ 26 × giorni residui.
Esempio: colf non convivente BS — 20 ore/settimana
Profilo: colf livello BS, paga oraria € 7,45, contratto a tempo indeterminato, 20 ore settimanali su 5 giorni (4 ore/giorno). Rapporto iniziato il 1° marzo 2026.
Calcola le ferie maturate
Dal 1° marzo al 31 dicembre = 10 mesi. Ferie: 26 ÷ 12 × 10 = 21,67 giorni (arrotondati a 22 giorni lavorativi su base lunedì–sabato).
Calcola l'indennità giornaliera
20 ÷ 6 = 3,33 ore × € 7,45 = € 24,83/giorno (art. 17, comma 2: 1/6 dell'orario settimanale, non le 4 ore effettivamente programmate quel giorno)
Calcola la retribuzione ferie (se godute)
Per una settimana di ferie (6 giorni lun-sab): 6 × € 24,83 = € 148,98. La retribuzione del mese resta invariata: le giornate di ferie sono pagate a questa base, non alle ore che sarebbero state effettivamente lavorate quel giorno.
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Fonti e riferimenti
- CCNL Lavoro Domestico, art. 17 — Ferie — Disciplina delle ferie: 26 giorni lavorativi, periodo di godimento, interazione con malattia e festività (Archivio CNEL).
- Art. 36 Costituzione — Diritto irrinunciabile alle ferie retribuite.
- Tabelle retributive 2026 — Assindatcolf — Minimi retributivi aggiornati al 2026.
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