Domanda di Un lettore

Avete un fac-simile del contratto da firmare per assumere una colf o una badante?

Ciao, grazie per la domanda: è arrivata proprio mentre stavamo sistemando questa parte del sito, e mi ha fatto accorgere che promettevamo una cosa che non c'era ancora. Ora c'è, e ti spiego anche perché la domanda è meno banale di quanto sembri.

"Contratto" nel lavoro domestico vuol dire due cose diverse

Quando si assume una colf o una badante non esiste un contratto da depositare presso un ufficio o da far vidimare. Ci sono due adempimenti distinti, e vale la pena tenerli separati perché si perdono per strada in momenti diversi.

Il primo è la comunicazione di assunzione all'INPS, che è l'atto verso lo Stato e va fatta prima che il rapporto cominci. Il secondo è la lettera di assunzione, cioè il contratto individuale che tu e il lavoratore firmate tra di voi. Quando qualcuno chiede "il contratto da firmare", quasi sempre intende il secondo.

Il fac-simile lo trovi qui: modello di lettera di assunzione. Compili i campi che conosci, scarichi il PDF, e i campi lasciati vuoti restano righe da completare a penna. Il documento si genera nel browser, non passa dai nostri server.

Cosa deve contenerci dentro

L'elenco non è a discrezione. L'art. 6 del CCNL sulla disciplina del lavoro domestico (codice CNEL H501, sottoscritto il 28 ottobre 2025 e in vigore dal 1° novembre 2025) elenca quello che va indicato: il contratto collettivo applicato, la data di inizio, livello e mansione, la durata del periodo di prova, l'esistenza o meno della convivenza, la residenza del lavoratore, la durata dell'orario con distribuzione e collocazione temporale, l'eventuale tenuta di lavoro, per i conviventi la mezza giornata di riposo settimanale, la retribuzione con i suoi elementi costitutivi e le modalità di pagamento, il luogo della prestazione, il periodo concordato di ferie, lo spazio per gli effetti personali, l'obbligo dei contributi di assistenza contrattuale, l'eventuale presenza di impianti audiovisivi in casa.

C'è però una seconda fonte che molti danno per non applicabile al lavoro domestico, e invece si applica: il decreto trasparenza, il D.Lgs. 104/2022, che ha riscritto l'art. 1 del D.Lgs. 152/1997. Qui non si tratta di dedurlo dal silenzio della norma: l'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto include espressamente i lavoratori domestici, lasciando fuori soltanto due istituti che con l'assunzione non c'entrano, la transizione a forme di lavoro più stabili e la formazione obbligatoria. Lo ha confermato l'Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 4 del 2022. Sono esclusi solo i rapporti davvero marginali, sotto una media di tre ore settimanali, e i familiari conviventi del datore entro il terzo grado.

Il decreto chiede quindi alcune informazioni in più rispetto all'art. 6, tra cui il domicilio del datore, la tipologia del rapporto, la durata delle ferie e degli altri congedi, la procedura e i termini di preavviso, gli enti che ricevono i contributi. La buona notizia è che lo stesso decreto dice come chiudere la partita: consegnare al lavoratore il contratto scritto prima dell'inizio dell'attività assolve l'obbligo informativo. Una lettera completa risolve tutto insieme.

La voce che si sbaglia più spesso

È il periodo di prova, e il motivo è che circola una regola sbagliata basata su una scala di livelli. L'art. 12 del CCNL dice un'altra cosa: 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli D e D Super e per tutti i lavoratori conviventi qualunque sia il livello, 8 giorni per tutti gli altri rapporti.

Quindi un livello C non convivente ha 8 giorni di prova, non 30. Un livello B convivente ne ha 30, non 8. Il modello applica la regola da sé in base a quello che selezioni, così non devi ricordartela.

Due dettagli che valgono più di quanto sembri. Si contano giorni di lavoro effettivo e non giorni di calendario. E l'apposizione della prova deve risultare da atto scritto: se la clausola non è nella lettera, il periodo di prova semplicemente non esiste e il rapporto è confermato dal primo giorno.

Una precisazione doverosa

Il modello è generale e serve a farti partire con tutti gli elementi al posto giusto, non è un parere sul tuo caso. Se la situazione ha qualcosa di particolare, un rapporto a termine, un lavoratore straniero, una sostituzione, vale la pena farla vedere a un consulente del lavoro prima di firmare.

Riferimenti normativi

  • CCNL sulla disciplina del lavoro domestico, codice CNEL H501, sottoscritto il 28 ottobre 2025, in vigore dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028 — art. 6 (contratto individuale di lavoro), art. 7 (assunzione a tempo determinato), art. 12 (periodo di prova).
  • D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104 (decreto trasparenza), art. 1, comma 3, lettera b) — applicazione espressa ai lavoratori domestici; art. 1, comma 4, per le esclusioni.
  • D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 152, art. 1 — informazioni obbligatorie sul rapporto di lavoro, nel testo sostituito dal D.Lgs. 104/2022.
  • Circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 4 del 10 agosto 2022 — conferma dell'applicazione del decreto trasparenza al lavoro domestico.
Risposta di Lorenzo — Domestique· 14 settembre 2026

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