Straordinario e lavoro notturno colf e badanti 2026: maggiorazioni e limiti
Maggiorazioni straordinario, notturno e festivo per colf e badanti: tabella percentuali, limiti orari e impatto su tredicesima e TFR.
Le ore lavorate oltre l'orario contrattuale o in orari particolari (notte, festivo) prevedono maggiorazioni specifiche sulla paga oraria. Le percentuali sono fissate dagli artt. 14-15 del CCNL lavoro domestico e non sono negoziabili al ribasso. Ecco la tabella completa con limiti e regole.
Quali sono le maggiorazioni per straordinario e notturno?
| Tipo di prestazione | Maggiorazione | Riferimento CCNL |
|---|---|---|
| Straordinario diurno (6:00–22:00) | 25% | Art. 15, comma 3 |
| Ore dalla 41ª alla 44ª, solo non conviventi e solo tra le 6:00 e le 22:00 | 10% | Art. 15, comma 4 |
| Lavoro notturno (22:00–06:00) | 20% | Art. 14, comma 6 |
| Straordinario notturno | 50% | Art. 15, comma 3 |
| Straordinario nelle festività o di domenica | 60% | Art. 15, comma 3 |
| Prestazioni nelle 12 ore di riposo settimanale non domenicale | 40% | Art. 13, comma 2 |
| Prestazioni nel riposo domenicale | 60% | Art. 13, comma 4 |
Le maggiorazioni si applicano alla paga oraria concordata. Per i conviventi, la paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario (es. 234 ore per 54h settimanali).
Quando scatta lo straordinario?
La definizione di "straordinario" cambia in base al tipo di rapporto.
Non conviventi: è straordinario solo quello che eccede 8 ore giornaliere o 40 ore settimanali (art. 15, comma 2, che rinvia all'art. 14, comma 1, lett. b). Questo è il punto che si sbaglia più spesso: se una colf è assunta per 20 ore e ne lavora 23, quelle tre ore in più non sono straordinario ai sensi del CCNL e si pagano alla paga oraria ordinaria, non maggiorata.
Per tutti i non conviventi, a prescindere dall'orario contrattuale, le ore dalla 41ª alla 44ª settimanale sono maggiorate del 10%, ma solo se prestate nella fascia tra le 6:00 e le 22:00. Oltre le 22:00 si applica il 50%.
Conviventi: lo straordinario scatta oltre le 10 ore giornaliere oppure oltre le 54 ore settimanali (art. 14, comma 1, lett. a). Bastano le ore giornaliere: si può superare il limite di giornata restando sotto le 54 settimanali.
Lo straordinario non può diventare la norma. Se superi sistematicamente il limite orario contrattuale, il lavoratore può rivendicare un orario contrattuale superiore — con conseguente ricalcolo di contributi, tredicesima e TFR.
Esempio: colf non convivente — 3 ore extra che NON sono straordinario
Profilo: colf livello BS, paga oraria € 7,45, contratto a 20 ore/settimana, che in una settimana lavora 3 ore in più (23 ore totali).
Le 23 ore restano sotto la soglia delle 40 ore settimanali dell'art. 15, comma 2: quelle 3 ore in più non sono straordinario CCNL e si pagano alla paga oraria ordinaria, non maggiorata: 3 × € 7,45 = € 22,35. Il conteggio cambia solo quando le ore effettivamente lavorate nella settimana superano le 40 ore (o le 8 ore giornaliere): solo l'eccedenza oltre quella soglia è vero straordinario e va maggiorata secondo la tabella sopra.
Esempio: straordinario notturno
Stessa colf, ma questa volta le ore extra dopo le 22:00 fanno effettivamente superare la soglia delle 40 ore settimanali (art. 15, comma 2): sono quindi vero straordinario notturno, maggiorato del 50% (art. 15, comma 3):
2 × (€ 7,45 × 1,50) = 2 × € 11,18 = € 22,35
Se invece le stesse 2 ore notturne non fanno superare la soglia settimanale, non sono straordinario: restano lavoro notturno ordinario, maggiorato solo del 20% (art. 14, comma 6).
Le maggiorazioni incidono su tredicesima e TFR?
Le due basi sono diverse e vanno tenute distinte. Per la tredicesima la base è la retribuzione globale di fatto, che i chiarimenti a verbale definiscono come comprensiva delle indennità previste dalle tabelle allegate: le maggiorazioni non vi rientrano. Per il TFR, invece, l'art. 41, comma 1 parla dell'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno: uno straordinario prestato in modo continuativo e ricorrente entra nella base, mentre resta fuori solo quello davvero occasionale.
Nella busta paga vanno indicate come voci separate rispetto alla retribuzione ordinaria.
Le tabelle con le retribuzioni minime orarie per l'assistenza notturna (€ 1.211,38 per BS, € 1.372,91 per CS) si applicano ai rapporti con prestazione notturna continuativa, non alle singole ore di straordinario notturno.
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Fonti e riferimenti
- CCNL Lavoro Domestico, artt. 14-15 — Orario di lavoro e straordinario — Limiti orari, definizione di straordinario e tabella maggiorazioni (Archivio CNEL).
- Tabelle retributive 2026 — Assindatcolf — Retribuzioni minime per assistenza notturna e presenza notturna.
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